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COME COMPORTARSI SE CI SI IMBATTE IN REPERTI ARCHEOLOGICI SOMMERSI
Il reperto archeologico ha spesso un assai modesto valore economico; viceversa, ogni reperto archeologico ha sempre un enorme valore documentale.
Perché l’archeologo possa effettuare una ricostruzione storica è importante che il maggior numero possibile dei reperti di un sito giungano a lui. Sottratto da un contesto archeologico intatto anche solo un reperto è come cancellare un prezioso indizio dalla scena di un delitto. Ciascun indizio risulta fondamentale nelle indagini per il valore testimoniale che fornisce alla ricostruzione del crimine e, allo stesso modo, ogni reperto, anche piccolo o poco significativo di per sé, diventa prezioso in associazione ad altri oggetti che costituiscono il contesto archeologico.
Ci sono casi non rari in cui il singolo reperto, per quanto piccolo e apparentemente insignificante, risulta prezioso e significativo per il semplice fatto di essere presente in quel sito.
Un frammento di lucerna ad esempio, o una moneta, possono far abbassare o alzare di molto la datazione di un contesto archeologico.
Dunque, se ci si imbatte in un contesto archeologico, non si deve portare via nulla!
Cosa dice la legge    
I beni archeologici immobili ( edifici e strutture edilizie, aree archeologiche, ecc.) e mobili (cioè gli oggetti) costituiscono, insieme ai beni di interesse artistico,storico, etno-antropologico, archivistico e bibliografico, i beni naturali.
Beni culturali e beni paesaggistici formano il patrimonio culturale del nostro paese. Esso è disciplinato dal recente “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, entrato in vigore il 1 maggio 2004.
La caratteristica fondamentale del patrimonio culturale è quella di essere destinata alla fruizione della collettività, cioè di tutti i cittadini, e per questo lo Stato ne garantisce la protezione e la conservazione, impegnandosi a promuovere la conoscenza.
Per quanto riguarda l’archeologia, la legge stabilisce che gli immobili e le aree di interesse archeologico ( beni culturali demaniali) sono inalienabili, cioè che non possono essere ceduti o venduti, e che i beni mobili di interesse archeologico, rinvenuti nel sottosuolo o sui fondali marini, fanno parte del parte del patrimonio indisponibile dello Stato.
Quanto al patrimonio culturale sommerso, lo Stato esercita la piena potestà di governo sui beni archeologici e storici giacenti nelle acque interne o territoriali ( fino ad un massimo di 12 miglia marine).
Il bene culturale è, come detto, un bene collettivo, e l’accesso pubblico al patrimonio culturale che si trova sui fondali è perciò consentito, purché non arrechi danno o risulti incompatibile con la sua conservazione.
Le ricerche archeologiche, in qualche parte del territorio nazionale, sono riservate all’Amministrazione  dei Beni Culturali.
A chiunque però può capitare di fare scoperte fortuite di beni mobili o immobili di interesse archeologico. In tal caso lo scopritore deve farne denuncia entro 24 ore al Soprintendente per i Beni Archeologici, al Sindaco, ovvero all’autorità di pubblica sicurezza ed è tenuto a provvedere alla conservazione temporanea dei beni lasciandoli nelle condizioni e nel luogo dove sono stati rinvenuti. Solo nel caso si tratti di beni mobili dei quali non si possa assicurare altrimenti la custodia, lo scopritore, sino alla visita dell’autorità competente, può provvedere alla loro rimozione, per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione.
Ai fini delle successive ricerche sar4à certamente utile che colui che per primo ha individuato i reperti scatti alcune fotografie. A tale proposito bisogna ricordare che la fotografia di un reperto archeologico risulta utile se eseguita con l’impiego di un riferimento metrico ( metro, stadia, palina, ecc.) posto orizzontalmente, vicino ed in basso rispetto al soggetto; in mancanza di esso è sufficiente porre accanto al reperto un soggetto di dimensioni note, come una moneta.
I beni appartengono dunque allo Stato, ma l’Amministrazione dei Beni Culturali corrisponde per i ritrovamenti un premio. Il premio, non superiore ad un quarto del valore delle cose ritrovate, generalmente viene corrisposto in denaro.
Per i ritrovamenti su terraferma tale compenso non solo allo scopritore, ma anche al proprietario del terreno dove è avvenuto il ritrovamento; è ovvio che nel caso di ritrovamenti in mare il premio spetta solo allo scopritore.
Per chiunque si impossessi illecitamente di beni culturali appartenenti allo Stato, o ne faccia uso illecito o ne pregiudichi la conservazione o l’integrità, sono previste sanzioni penali e multe.    
(Francesco Benassi)
 
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Immagini tratte dall'archivio fotografico APT Trapani, Min. Affari Esteri Malta, Direzione Rotta dei Fenici - Credits: Eureka Software